Martedì 5 febbraio si è riunita l’Assemblea legislativa della Regione Liguria. Il Consiglio regionale, che si è tenuto dalle ore 10 alle 14, nell’aula di via Fieschi 15, ha approvato la mozione 216 di Matteo Rosso e Andrea Costa sul rilancio delle Azioni a tutela della donna e della maternità previste, e spesso non attuate, dalla legge 194/78.
A maggioranza il consiglio regionale della Liguria ha approvato una mozione che impegna la Giunta Toti a “attuare la parte a tutela della maternità della legge 194 per salvaguardare la vita”.
Sono stati 17 i voti favorevoli (quelli del centrodestra) alla proposta del capogruppo FdI Matteo Rosso mirata a far sì che “vengano attuate tutte le azioni riportare dalle legge 194/78”, 7 i contrari (quelli dei partiti abortisti come il Pd e il capogruppo di Rete a sinistra Giovanni Pastorino), mentre sono stati 5 gli astenuti (M5S e Battisti di Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria).
“La legge 194 è conosciuta e considerata come la legge sull’aborto ma ciò che molto spesso viene disatteso è che la legge è a tutela della maternità e delle donne”, ha detto all’Ansa il capogruppo di FdI Matteo Rosso, che ha proposto la mozione pro vita.
Un altra bella notizia per i pro life italiani è arrivata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2173, ha stabilito che la mancanza di un compenso economico alla donna che “presta” il suo utero non “cancella” il reato.
Scrive Matteo Orlando, su Il Giornale, che i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che “l’articolo 71, comma 1, della legge 184/1983 punisce con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, senza ulteriori condizioni ai fini della integrazione del reato”. La sentenza, quindi, conferma che la ricordata legge 184/1983 in Italia vieta qualunque pratica di utero in affitto, ribadisce che la mancanza di un compenso economico alla donna che “presta” il suo utero non “cancella” il reato, e sottolinea che è prevista una pena aggravata nel caso che l’affidamento illecito di un figlio a terzi sia commesso da un genitore naturale.