“Sono tanti i profili di incostituzionalità del ddl Zan”: lo dice in questa intervista che ci ha rilasciato il prof. Aldo Loiodice, docente di diritto Costituzionale alla Facoltà Aldo Moro di Bari.
Ddl Zan, è tornato a bomba dopo il caso Fedez, esaminiamolo…
” Intanto credo che Fedez abbia peccato di cattivo gusto e che la registrazione clandestina della telefonata, per giunta manipolata e mandata in onda senza il consenso dell’ interessato, sia un reato e dovrebbe intervenire un Pm . Un Paese normale al posto di dedicare tanto tempo a Fedez pensa all’ emergenza sanitaria e all’ economia. Il concerto del Primo Maggio dovrebbe occuparsi di lavoro e non di queste cose”.
Lo esamini da tecnico del diritto..
” Scritto male, non vi è dubbio. E crea quella categoria odiosa dei reati di opinione in violazione dell’ art 21 della Costituzione che assicura a tutti la libertà di pensiero ed espressione . La tutela giuridica di queste categogie già esiste con altre fattispecie penali come la diffamazione o l’ istigazione a delinquere e la legge Mancino, che necessità allora ci sta di una tutela rinforzata? Così determiniamo un’ altra disuguaglianza”.
Cioè?
” Paradossalmente gay, trans e lesbiche sono così più protetti degli altri cittadini e ciò causa uno squilibrio e una lesione dell’ art 3 della Costituzione in base al quale non si possono operare valutazioni simili. E allora che facciamo, domani legiferiamo una norma per gli obesi, un altro per chi è calvo e via discorrendo?”.
Qualcuno sostiene che lascia eccessiva libertà applicativa al giudice..
” La grande insidia della legge è l’ ultimo comma dell’ art 4. In poche parole le fattispecie sono lasciate ad una eccessiva genericità e si ha imprecisione del reato. Questo comporta un potere enorme e forse abnorme del giudice nella valutazione. Arrivando ad un eccesso di zelo, ma neanche troppo, un parroco che facesse una catechesi o una omelia sul peccato di sodomia o spiegasse la lettera di San Paolo ai Romani, rischia la denuncia penale”.
Ravvisa altri profili?
” Un ultimo, serio, la lesione del principio costituzionale della libertà educativa dei genitori. Da maggiorenni i figli fanno quello che gli pare, ma sino alla maggiore età i genitori devono essere consapevoli dell’ istruzione e consenzienti. Ricordo, infine, che per il nostro ordinamento i generi sono due, maschio e femmina, non ne esistono altri”.
Bruno Volpe