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“Sono tanti i profili di incostituzionalità del ddl Zan”: lo dice in questa intervista che ci ha rilasciato il prof. Aldo Loiodice, docente di diritto Costituzionale alla Facoltà Aldo Moro di Bari.

Ddl Zan, è tornato a bomba dopo il caso Fedez, esaminiamolo…

” Intanto credo che Fedez abbia peccato di cattivo gusto e che la registrazione clandestina della telefonata, per giunta manipolata e mandata in onda senza il consenso dell’ interessato, sia un reato e dovrebbe intervenire un Pm . Un Paese normale  al posto di dedicare tanto tempo a Fedez pensa all’ emergenza sanitaria  e all’ economia. Il concerto del Primo Maggio dovrebbe occuparsi di lavoro e non di queste cose”.

Lo esamini da tecnico del diritto..

” Scritto male, non vi è dubbio. E crea quella categoria odiosa dei reati di opinione  in violazione dell’ art 21 della Costituzione che assicura a tutti la libertà di pensiero ed espressione . La tutela giuridica di queste categogie già esiste con altre fattispecie penali come la diffamazione o l’ istigazione a delinquere e la legge Mancino, che necessità allora ci sta di una tutela rinforzata? Così determiniamo un’ altra disuguaglianza”.

Cioè?

” Paradossalmente  gay, trans e lesbiche sono così più protetti degli altri cittadini e ciò causa uno squilibrio e una lesione dell’ art 3 della Costituzione in base al quale non si possono operare  valutazioni simili. E allora che facciamo, domani legiferiamo una norma per  gli obesi, un altro per chi è calvo e via discorrendo?”.

Qualcuno sostiene che lascia  eccessiva libertà applicativa al giudice..

” La  grande insidia della legge è l’ ultimo comma dell’ art 4. In poche parole  le fattispecie sono lasciate ad una eccessiva genericità e si ha imprecisione del reato. Questo comporta  un potere enorme e forse abnorme del giudice nella valutazione. Arrivando ad un eccesso di zelo, ma neanche troppo, un parroco che facesse una catechesi o una omelia sul peccato di sodomia o spiegasse la lettera di San Paolo ai Romani, rischia la denuncia penale”.

Ravvisa altri profili?

” Un ultimo, serio, la lesione del principio costituzionale della libertà educativa dei genitori. Da maggiorenni i figli fanno quello che gli pare, ma sino alla maggiore età i genitori devono essere consapevoli dell’ istruzione e consenzienti. Ricordo, infine, che per  il nostro ordinamento i generi sono due, maschio e femmina, non ne esistono altri”.

Bruno Volpe

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