L’alta corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di “discriminazione” da parte degli attivisti LGBT che chiedevano una riforma del Codice di famiglia per riconoscere altri tipi di matrimonio diversi da quelli tra un uomo e una donna.
La causa era stata presentata da Rafael Alejandro Rodríguez Colocho, che ha sostenuto che “il contenuto dell’articolo 11 della del codice della famiglia era discriminatorio nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender”. Secondo il firmatario, l’articolo 11 violerebbe gli articoli 1, 2, 3, 8, 32 e 144, secondo paragrafo della Costituzione nazionale.
Tuttavia, una dichiarazione della Corte Suprema, ha dichiarato “inammissibili la querela contro l’articolo 11 del del codice della famiglia, che regola il matrimonio tra uomo e donna”.
Sebbene il denunciante ha indicato che l’articolo 11 del Codice di famiglia non proibisce espressamente le unioni omosessuali, ha denunciato che ometterebbe di regolarlo ed ha affermato che ciò implica un’incertezza giuridica per le persone LGBT. Tuttavia, secondo la dichiarazione della Camera costituzionale, “quando si asseriscono omissioni legislative, ossia che le autorità competenti non riescono a regolare alcune questioni, è necessario dimostrare nella domanda l’esistenza del mandato nella Costituzione che prevede l’obbligo di regolamentare tali questioni”.
Dal momento che l’attore non ha potuto dimostrare l’omissione, la Corte costituzionale ha respinto la sua richiesta.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che le disposizioni costituzionali presumibilmente violate, secondo il denunciante, non avevano argomentazioni sufficienti per sostenere la denuncia o chiedere una riforma, “dal momento che il giudice non può impostare d’ufficio la presunta incostituzionalità”.
Infine, secondo la Corte Costituzionale, le accuse sollevate da Rodríguez Colocho erano contraddittorie, perché mentre sosteneva che l’articolo 11 escludeva i membri della comunità LGBT dall’istituzione del matrimonio, affermava che detto articolo non proibiva il matrimonio esplicito tra persone dello stesso sesso. Ciò, a sua volta, implicava un’omissione non esponendo chiaramente gli elementi per analizzare la disuguaglianza rivendicata.
Infine, la Corte ha indicato che “ci sono state carenze argomentative che hanno causato il non ammettere la domanda”.