di Daniele Trabucco (Costituzionalista) e Filippo Borelli (Avvocato)
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Della questione concernente la mancata istituzione della c.d. “zona rossa” si era occupata anche la giurisprudenza amministrativa. Infatti una giornalista dell’Agenzia di Stampa Agi aveva proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro la determinazione assunta dal Ministero dell’Interno che le aveva negato il diritto di accedere agli atti inerenti l’impiego ed il ritiro dei militari nelle zone dei Comuni di Nembro e di Alzano Lombardo nel periodo 05-08 marzo 2020. Il Ministero dell’Interno aveva motivato il diniego invocando il potenziale pregiudizio che il l’ostensione dei documenti richiesti avrebbe potuto provocare agli interessi strategici connessi all’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale ed alla difesa.
ll T.A.R. del Lazio con sentenza 03 giugno 2021 n. 6583 nell’accogliere il ricorso aveva condannato il Ministero a rendere accessibili gli atti richiesti; il Consiglio di Stato aveva, poi ,riformato la sentenza del Tar Lazio in quanto il Ministero aveva chiarito, si legge in sentenza, che nell’attuazione delle misure di contrasto al COVID19, sono stati impiegati i medesimi contingenti di Forze Armate addetti all’operazione cosiddetta “Strade Sicure”, condotta sull’intero territorio nazionale sin dal 2008 ed indirizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità e del terrorismo e che, conseguentemente, il disvelamento dell’atto specifico di assegnazione dei militari nei Comuni di Alzano e Nembro avrebbe comportato anche il disvelamento di tutti gli altri atti propedeutici afferenti alla programmazione ed alla pianificazione dei plurimi impieghi delle Forza dell’Ordine; da qui il concreto rischio che il singolo atto potesse rendere note generali e più estese strategie di difesa dello Stato.
In questi giorni si legge su molti organi di stampa che non andrebbe “processata l’emergenza”. Ma così non può e non dev’essere perché è forte il rischio di minare lo Stato di diritto nel quale tutti i poteri pubblici devono agire entro l’ambito della legge,e devono essere soggetti al controllo degli organi giurisdizionali. I principi di legalità, della certezza del diritto e dell’effettività della tutela giurisdizionale sono i capisaldi dello Stato di diritto. E’ giusto sottrarre lo stato di eccezione al controllo ed alla verifica di legittimità?